Michelangelo Associazione Culturale Europea
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lo Statuto dell'Associazione

Capo I

Denominazione - Sede - Scopo - Durata

Art. 1 - E' costituita in Chiusi della Verna (Ar) l'Associazione denominata "Michelangelo" Associazione Culturale Europea.

Art. 2- L'Associazione ha sede legale in Chiusi della Verna ( Arezzo), Piazza S. Michele 1, ma può porre sede amministrativa e istituire delegazioni e sezioni in altre località italiane ed estere.
Il consiglio Direttivo è autorizzato a trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Art. 3 - L'Associazione si propone i seguenti scopi e finalità:

a) stimolare, raccogliere, amministrare e distribuire le risorse artistiche e intellettuali locali, italiane ed internazionali , attraverso la collaborazione con organizzazioni, accademie ed enti o individui che operino nel mondo della cultura e dell'arte , per lo sviluppo o la riscoperta di risorse creative, di tecniche espressive e di comunicazione , anche mediante lo scambio di informazioni sui temi che caratterizzano il dibattito e la crescita umana contemporanea;

b) individuare e sviluppare gli strumenti e reperire i mezzi, anche finanziari, per la diffusione, la comunicazione, la catalogazione e la conservazione di quanto descritto alla lettera a), anche in funzione di promozione delle attività artistiche, produttive, di educazione e formazione delle nuove generazioni, di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico, di tutela dei caratteri ambientali e delle attrattive naturali e artistiche dei luoghi e di qualificazione e opportunità ricettive turistiche ad ogni livello territoriale;

c) creare le occasioni e gli strumenti per migliorare la crescita umana , psicologica e culturale dei suoi iscritti, valorizzandone le capacità creative, professionali e relazionali e favorendo lo scambio reciproco dei valori ed esperienze personali;

d) funzionare come centro di scambio di informazioni e di idee e come laboratorio per la ricerca e la soluzione di problemi operativi ed amministrativi nei campi sopradescritti per i singoli, le comunità, gli enti ed ogni organizzazione interessata.

Nel perseguimento dei suoi fini istituzionali l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

a) promuovere ed attuare iniziative ricreative, culturali, artistiche, turistiche ed assistenziali a favore dei soci, della comunità locale e di gruppi, enti ed organizzazioni anche internazionali interessate;

b) progettare, realizzare, produrre e distribuire o rendere comunque accessibili, in proprio o per committenze private o pubbliche, materiali artistici e di ricerca, mostre, opere , corsi di insegnamento, pubblicazioni, edizioni musicali ed editoriali, riproduzioni, campagne informative, conferenze, convegni e simposi per la crescita delle idee e l'approfondimento dei temi che siano oggetto di interesse degli iscritti o prescelti e sviluppati da altri enti o organizzazioni nel campo delle arti, della comunicazione, delle tecniche espressive e della crescita del benessere psicofisico e ambientale;

c) promuovere, finanziare e organizzare incontri e scambi fra artisti, studiosi, operatori, pedagogi e studenti, in particolare delle aree meno sviluppate, realizzare interventi e iniziative artistiche o d'informazione, anche nell'ambito di manifestazioni pubbliche, rendere accessibili e organizzare percorsi, momenti formativi e residenziali per il turismo, in particolare interregionale, scolastico e giovanile;

d) programmare e proporre, nel perseguimento delle sue finalità di pubblica utilità, progetti specifici di attività e sperimentazione nei settori sopradescritti, volti ad integrare servizi e finalità socio-culturali perseguite dagli Enti regionali e locali, anche mediante convenzioni e forme di utilizzazione delle strutture pubbliche. Allo scopo l'Associazione informerà sulla propria attività la Consulta regionale dell'Associazionismo e richiederà documentazione e informazione sulle attività regionali e sui sostegni anche finanziari, nei settori di sua specifica operatività.

Art. 4 - L'Associazione è apolitica, apartitica,e non ha fini di lucro; tutti gli introiti al netto delle spese devono essere devoluti all'attività che l'Associazione si propone.

Art. 5 - L'Associazione può stabilire rapporti di collaborazione e scambio con altre Associazioni, enti ed istituzioni di qualsivoglia natura, ed accettare patrocini, purchè non ne venga limitata l'autonomia di scelte di scelte programmatiche e di esecutori.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art. 6 - L'Associazione ha durata illimitata.

Capo II

Patrimonio

Art. 7 - L'Associazione trae i mezzi per la realizzazione dei suoi scopi dalle quote sociali, dalla sottoscrizione degli abbonamenti e dalla vendita dei biglietti ai prezzi stabiliti di anno in anno dal Consiglio Direttivo, da contributi di enti Pubblici e Privati, da sovvenzioni e lasciti, dalle raccolte pubbliche di fondi e dal ricavato di eventuali pubblicazioni o sponsorizzazioni.

Capo III

Associati

Art. 8 - I Soci, persone fisiche, enti privati o pubblici, società, sia Italiani che Stranieri, si distinguono in soci fondatoti, onorari, sostenitori ed ordinari.

Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Possono divenire soci ordinari tutti coloro che ne facciano domanda e che provvedano al versamento della quota annuale associativa, la cui misura viene determinata dal Consiglio Direttivo. Può essere conferito il titolo di socio onorario a persone, anche non associate, ad Istituti, Enti ed Amministrazioni che si siano resi benemeriti della Associazione e ciò in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori coloro che forniscono un supporto economico straordinario per la realizzazione della attività sociale.

Art. 9 - Gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione. Essi hanno il dovere morale di contribuire, con la loro partecipazione, alla vita dell'Associazione, onde sviluppare l'attività per il migliore raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 10 - Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata a seconda delle categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il mese di Marzo di ogni anno.

Le quote versate in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione, né trasmissibili se nel caso di successione a causa di morte.

Art. 11 - Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono , hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelli dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

Art. 12 - La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di novembre dell'anno in corso al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;

b) violazione delle norme etiche o statutarie;

c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quella di natura colposa;

d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico. L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei Revisori dei conti.

La riammissione può essere richiesta solo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Capo IV

Organi Sociali

Art. 13 - Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.

Art. 14 - Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

a) la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti;

b) la determinazione del rendiconto annuale dell'esercizio finanziario;

c) l'approvazione del rendiconto annuale dell'esercizio finanziario;

d) ogni modifica al presente statuto;

e) la nomina dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

f) Le deliberazioni su qualunque oggetto che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alla decisione della Assemblea.

Art 15 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su istanza del 20% degli associati per deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate dal Presidente con avviso indicante data, ora, luogo e argomenti all'ordine del giorno, inviato ai Soci almeno otto giorni prima della riunione; per le assemblee straordinarie l'avviso sarà inviato a mezzo lettera raccomandata.

Art. 16 - Per la validità dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da indirsi trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'assemblea si riterrà validamente indetta e le sue deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le decisioni si prendono in ogni caso a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo modifiche al presente statuto da deliberarsi necessariamente con il voto favorevole di almeno 1/4 dei soci aventi diritto al voto.

Art. 17 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci qualunque sia il tempo della loro ammissione, in regola con gli adempimenti economici stabiliti dal Consiglio Direttivo. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, mediante delega scritta, ma non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio.

Nell'assemblea ogni associato ha di ritto ad un voto.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Art. 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano per età. In ogni caso l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, quando occorra, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea nonché di stabilire le modalità della votazione.

Della riunione dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di un triennio.
In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere , il Consiglio provvede alla sua sostituzione per cooptazione.

Art. 20 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e due Vice Presidenti.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore o un Comitato Artistico ed un Responsabile della programmazione, scegliendoli anche tra i non soci.

Il Direttore o il Comitato Artistico ed il Responsabile della programmazione hanno autonomia di scelte programmatiche, ma hanno l'obbligo di sottoporre all'approvazione del Presidente , che agirà nell'ambito delle direttive del Consiglio Direttivo, gli impegni di spesa per la realizzazione delle manifestazioni.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo, alle quote sociali ed ai prezzi per l'accesso alle manifestazioni prodotte e/o distribuite dall'associazione.

Esso è convocato con lettera raccomandata anche a mano da spedire o recapitare almeno cinque giorni prima della riunione o nei casi di urgenza mediante telegramma o telefax da inviarsi almeno ventiquattro ore prima contenente l'indicazione di data, ora, luogo e gli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di presiede la riunione.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza da un Vice Presidente ed in ogni altro caso dal più anziano per carica dei Consiglieri.

Art. 23 - Al Consiglio spettano tutti i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto riservata all'Assemblea dei soci o dal Presidente.

In particolare il Consiglio Direttivo ha facoltà di:

a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;

b) convocare le assemblee;

c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;

d) nominare i componenti il comitato scientifico; (eventuale)

e) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;

f) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;

g) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, dell'associazione;

h) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;

i) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;

Al Consiglio non è consentito assumere impegni di spesa superiori alle disponibilità di cassa salvo autorizzazione espressa dall'Assemblea.

Art. 24 - La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente, salvo che il Consiglio Direttivo ne abbia deliberata l'attribuzione, anche temporanea, ad uno dei Vice presidenti.


Art. 25 - Il Consiglio dei Revisori dei Conti consta di tre componenti eletti dall'assemblea anche tra i non associati e dura in carica tre anni. La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere.

Ai revisori spetta il controllo della gestione amministrativa e delle operazioni contabili affidate al Segretario Cassiere.

Spetta , inoltre, ai revisori l'esame del conto economico, del bilancio patrimoniale e dell'inventario, presentati dal Consiglio Direttivo, sulle cui risultanze dovranno redigere apposita relazione da sottoporre al voto dell'assemblea.

Art. 26 - Il Collegio dei Probiviri dura in carica per il periodo di tre anni e si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci.

Esso delibera con le formalità di cui al regolamento quale giudice di secondo grado sulle decisioni dal Consigli Direttivo.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono impugnabili.

Il Collegio dei Probiviri è giudice di primo grado nelle controversie riguardanti i membri del Consiglio Direttivo del Circolo, per fatti esclusivamente inerenti alla funzione.

Avverso a tali decisioni è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica del Circolo.

Art. 27 - Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo che l'Assemblea non ritenga di corrispondere un rimborso di spese documentate. I componenti dei vari organi sono rieleggibili.

Capo V

Bilancio e Utili

Art. 28 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese successivo.

I bilanci dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Capo VI

Scioglimento e Disposizioni Finali

Art. 29 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Nel caso di impossibilità di una regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere alla autorità competente la nomina dei liquidatori.

Art. 30 - Il patrimonio residuo, dopo estinte tutte le passività sociali, sarà devoluto con delibera dell'assemblea per gli scopi statutari dell'associazione o ad altra associazione avente scopi affini o, in assenza di una delibera, a giudizio insindacabile del o dei liquidatori, escluso qualsiasi riparto tra i soci e sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 L. 23 dicembre 1996 n. 602 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri da nominare dall'assemblea. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura.

Art. 32 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto avranno valere le vigenti disposizioni di legge.

 

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