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lo Statuto dell'Associazione
Capo I
Denominazione - Sede - Scopo - Durata
Art. 1 - E' costituita in Chiusi della Verna (Ar) l'Associazione
denominata "Michelangelo" Associazione Culturale Europea.
Art. 2- L'Associazione ha sede legale in Chiusi della Verna ( Arezzo),
Piazza S. Michele 1, ma può porre sede amministrativa e istituire
delegazioni e sezioni in altre località italiane ed estere.
Il consiglio Direttivo è autorizzato a trasferire la sede sociale
nell'ambito del Comune.
Art. 3 - L'Associazione si propone i seguenti scopi e finalità:
a) stimolare,
raccogliere, amministrare e distribuire le risorse artistiche e
intellettuali locali, italiane ed internazionali , attraverso la
collaborazione con organizzazioni, accademie ed enti o individui che
operino nel mondo della cultura e dell'arte , per lo sviluppo o la
riscoperta di risorse creative, di tecniche espressive e di
comunicazione , anche mediante lo scambio di informazioni sui temi
che caratterizzano il dibattito e la crescita umana contemporanea;
b) individuare e sviluppare gli strumenti e reperire i mezzi, anche
finanziari, per la diffusione, la comunicazione, la catalogazione e
la conservazione di quanto descritto alla lettera a), anche in
funzione di promozione delle attività artistiche, produttive, di
educazione e formazione delle nuove generazioni, di salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico, di
tutela dei caratteri ambientali e delle attrattive naturali e
artistiche dei luoghi e di qualificazione e opportunità ricettive
turistiche ad ogni livello territoriale;
c) creare le occasioni e gli strumenti per migliorare la crescita
umana , psicologica e culturale dei suoi iscritti, valorizzandone le
capacità creative, professionali e relazionali e favorendo lo
scambio reciproco dei valori ed esperienze personali;
d) funzionare come centro di scambio di informazioni e di idee e
come laboratorio per la ricerca e la soluzione di problemi operativi
ed amministrativi nei campi sopradescritti per i singoli, le
comunità, gli enti ed ogni organizzazione interessata.
Nel perseguimento dei
suoi fini istituzionali l'Associazione svolgerà le seguenti attività:
a) promuovere ed
attuare iniziative ricreative, culturali, artistiche, turistiche ed
assistenziali a favore dei soci, della comunità locale e di gruppi,
enti ed organizzazioni anche internazionali interessate;
b) progettare, realizzare, produrre e distribuire o rendere comunque
accessibili, in proprio o per committenze private o pubbliche,
materiali artistici e di ricerca, mostre, opere , corsi di
insegnamento, pubblicazioni, edizioni musicali ed editoriali,
riproduzioni, campagne informative, conferenze, convegni e simposi
per la crescita delle idee e l'approfondimento dei temi che siano
oggetto di interesse degli iscritti o prescelti e sviluppati da
altri enti o organizzazioni nel campo delle arti, della
comunicazione, delle tecniche espressive e della crescita del
benessere psicofisico e ambientale;
c) promuovere, finanziare e organizzare incontri e scambi fra
artisti, studiosi, operatori, pedagogi e studenti, in particolare
delle aree meno sviluppate, realizzare interventi e iniziative
artistiche o d'informazione, anche nell'ambito di manifestazioni
pubbliche, rendere accessibili e organizzare percorsi, momenti
formativi e residenziali per il turismo, in particolare
interregionale, scolastico e giovanile;
d) programmare e proporre, nel perseguimento delle sue finalità di
pubblica utilità, progetti specifici di attività e sperimentazione
nei settori sopradescritti, volti ad integrare servizi e finalità
socio-culturali perseguite dagli Enti regionali e locali, anche
mediante convenzioni e forme di utilizzazione delle strutture
pubbliche. Allo scopo l'Associazione informerà sulla propria
attività la Consulta regionale dell'Associazionismo e richiederà
documentazione e informazione sulle attività regionali e sui
sostegni anche finanziari, nei settori di sua specifica operatività.
Art. 4 - L'Associazione è
apolitica, apartitica,e non ha fini di lucro; tutti gli introiti al
netto delle spese devono essere devoluti all'attività che l'Associazione
si propone. Art. 5 -
L'Associazione può stabilire rapporti di collaborazione e scambio con
altre Associazioni, enti ed istituzioni di qualsivoglia natura, ed
accettare patrocini, purchè non ne venga limitata l'autonomia di scelte
di scelte programmatiche e di esecutori.
Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare
occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche
di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione. Art. 6
- L'Associazione ha durata illimitata.
Capo II
Patrimonio Art. 7 -
L'Associazione trae i mezzi per la realizzazione dei suoi scopi dalle
quote sociali, dalla sottoscrizione degli abbonamenti e dalla vendita
dei biglietti ai prezzi stabiliti di anno in anno dal Consiglio
Direttivo, da contributi di enti Pubblici e Privati, da sovvenzioni e
lasciti, dalle raccolte pubbliche di fondi e dal ricavato di eventuali
pubblicazioni o sponsorizzazioni.
Capo III
Associati Art. 8 -
I Soci, persone fisiche, enti privati o pubblici, società, sia Italiani
che Stranieri, si distinguono in soci fondatoti, onorari, sostenitori ed
ordinari. Sono soci
Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione
dell'Associazione. Possono
divenire soci ordinari tutti coloro che ne facciano domanda e che
provvedano al versamento della quota annuale associativa, la cui misura
viene determinata dal Consiglio Direttivo. Può essere conferito il
titolo di socio onorario a persone, anche non associate, ad Istituti,
Enti ed Amministrazioni che si siano resi benemeriti della Associazione
e ciò in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo.
Sono soci sostenitori coloro che forniscono un supporto economico
straordinario per la realizzazione della attività sociale.
Art. 9 - Gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le attività
dell'Associazione. Essi hanno il dovere morale di contribuire, con la
loro partecipazione, alla vita dell'Associazione, onde sviluppare
l'attività per il migliore raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 10 - Gli associati sono tenuti al pagamento della quota
associativa, differenziata a seconda delle categorie, che verrà fissata
di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il mese di
Marzo di ogni anno. Le
quote versate in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del
singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento
dell'Associazione, né trasmissibili se nel caso di successione a causa
di morte. Art. 11 - Gli
associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono , hanno
parità di diritti, compreso quello di voto.
Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al
conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le
norme del presente statuto e quelli dei regolamenti che verranno
esaminati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per
gli associati. La
partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.
Art. 12 - La qualità di associato deve risultare da apposito registro
tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con
lettera raccomandata entro il mese di novembre dell'anno in corso al
Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio
Direttivo in caso di:
a) cessazione della
partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei
compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per
oltre due anni; b)
violazione delle norme etiche o statutarie;
c) interdizione,
inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere,
ad eccezione di quella di natura colposa;
d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico. L'apertura
di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere
comunicata all'interessato con lettera raccomandata.
L'associato colpito da
provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei
Revisori dei conti. La
riammissione può essere richiesta solo che siano venute a cessare le
cause che l'hanno determinata.
Capo IV
Organi Sociali
Art. 13 - Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci, il
Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio
Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei
Probiviri. Art. 14 - Sono
di competenza dell'Assemblea dei Soci:
a) la determinazione,
su proposta del Consiglio Direttivo, previa determinazione del
numero dei componenti;
b) la determinazione del rendiconto annuale dell'esercizio
finanziario; c)
l'approvazione del rendiconto annuale dell'esercizio finanziario;
d) ogni modifica al presente statuto;
e) la nomina dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
f) Le deliberazioni su qualunque oggetto che il Consiglio Direttivo
ritenga di sottoporre alla decisione della Assemblea.
Art 15 - L'Assemblea è
ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno.
L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio
Direttivo lo ritenga opportuno o su istanza del 20% degli associati per
deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno. Le assemblee sia
ordinarie che straordinarie sono convocate dal Presidente con avviso
indicante data, ora, luogo e argomenti all'ordine del giorno, inviato ai
Soci almeno otto giorni prima della riunione; per le assemblee
straordinarie l'avviso sarà inviato a mezzo lettera raccomandata.
Art. 16 - Per la validità dell'assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno la
metà dei soci. In seconda
convocazione, da indirsi trascorsa almeno un'ora dalla prima,
l'assemblea si riterrà validamente indetta e le sue deliberazioni
saranno valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le
decisioni si prendono in ogni caso a maggioranza assoluta degli
intervenuti, salvo modifiche al presente statuto da deliberarsi
necessariamente con il voto favorevole di almeno 1/4 dei soci aventi
diritto al voto. Art. 17 -
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci qualunque sia il
tempo della loro ammissione, in regola con gli adempimenti economici
stabiliti dal Consiglio Direttivo. I soci possono farsi rappresentare da
altri soci, mediante delega scritta, ma non sono ammesse più di tre
deleghe per ciascun socio.
Nell'assemblea ogni associato ha di ritto ad un voto.
Non sono ammessi voti per corrispondenza.
Art. 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano per età. In
ogni caso l'assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, quando occorra, due
scrutatori. Spetta al
Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed
in genere il diritto di intervento all'assemblea nonché di stabilire le
modalità della votazione.
Della riunione dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario.
Art. 19 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti
dall'assemblea dei soci per la durata di un triennio.
In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere , il Consiglio
provvede alla sua sostituzione per cooptazione.
Art. 20 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e due Vice
Presidenti. Art. 21 - Il
Consiglio Direttivo può nominare un Direttore o un Comitato Artistico ed
un Responsabile della programmazione, scegliendoli anche tra i non soci.
Il Direttore o il Comitato Artistico ed il Responsabile della
programmazione hanno autonomia di scelte programmatiche, ma hanno
l'obbligo di sottoporre all'approvazione del Presidente , che agirà
nell'ambito delle direttive del Consiglio Direttivo, gli impegni di
spesa per la realizzazione delle manifestazioni.
Art. 22 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il
Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da
almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per
deliberare in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo, alle quote
sociali ed ai prezzi per l'accesso alle manifestazioni prodotte e/o
distribuite dall'associazione.
Esso è convocato con lettera raccomandata anche a mano da spedire o
recapitare almeno cinque giorni prima della riunione o nei casi di
urgenza mediante telegramma o telefax da inviarsi almeno ventiquattro
ore prima contenente l'indicazione di data, ora, luogo e gli argomenti
da trattare. Per la
validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della
maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di presiede
la riunione. Il Consiglio
direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza da un Vice
Presidente ed in ogni altro caso dal più anziano per carica dei
Consiglieri. Art. 23 - Al
Consiglio spettano tutti i poteri di amministrazione sia ordinaria che
straordinaria, che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dal
presente Statuto riservata all'Assemblea dei soci o dal Presidente.
In particolare il Consiglio Direttivo ha facoltà di:
a) assicurare il
conseguimento degli scopi dell'Associazione;
b) convocare le assemblee;
c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i
provvedimenti di esclusione;
d) nominare i componenti il comitato scientifico; (eventuale)
e) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
f) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il
funzionamento dell'associazione;
g) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità
e legati; determinare l'impiego dei contributi, dell'associazione;
h) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli
esercizi; i)
sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte,
segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello
statuto;
Al Consiglio non è
consentito assumere impegni di spesa superiori alle disponibilità di
cassa salvo autorizzazione espressa dall'Assemblea.
Art. 24 - La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al
Presidente, salvo che il Consiglio Direttivo ne abbia deliberata
l'attribuzione, anche temporanea, ad uno dei Vice presidenti.
Art. 25 - Il Consiglio dei Revisori dei Conti consta di tre componenti
eletti dall'assemblea anche tra i non associati e dura in carica tre
anni. La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere.
Ai revisori spetta il controllo della gestione amministrativa e delle
operazioni contabili affidate al Segretario Cassiere.
Spetta , inoltre, ai revisori l'esame del conto economico, del bilancio
patrimoniale e dell'inventario, presentati dal Consiglio Direttivo,
sulle cui risultanze dovranno redigere apposita relazione da sottoporre
al voto dell'assemblea.
Art. 26 - Il Collegio dei Probiviri dura in carica per il periodo di tre
anni e si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti
dall'Assemblea dei soci.
Esso delibera con le formalità di cui al regolamento quale giudice di
secondo grado sulle decisioni dal Consigli Direttivo.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono impugnabili.
Il Collegio dei Probiviri è giudice di primo grado nelle controversie
riguardanti i membri del Consiglio Direttivo del Circolo, per fatti
esclusivamente inerenti alla funzione.
Avverso a tali decisioni è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica del
Circolo. Art. 27 - Tutte
le cariche sociali sono gratuite salvo che l'Assemblea non ritenga di
corrispondere un rimborso di spese documentate. I componenti dei vari
organi sono rieleggibili.
Capo V
Bilancio e Utili
Art. 28 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal
Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo per il
successivo esercizio da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei
soci entro il mese successivo.
I bilanci dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione a
disposizione degli associati.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi
di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano
imposte dalla legge.
Capo VI
Scioglimento e Disposizioni Finali
Art. 29 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea
con il voto favorevole di almeno la metà degli associati, la quale
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Nel caso di
impossibilità di una regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei
membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere alla autorità competente
la nomina dei liquidatori.
Art. 30 - Il patrimonio residuo, dopo estinte tutte le passività
sociali, sarà devoluto con delibera dell'assemblea per gli scopi
statutari dell'associazione o ad altra associazione avente scopi affini
o, in assenza di una delibera, a giudizio insindacabile del o dei
liquidatori, escluso qualsiasi riparto tra i soci e sentito l'organo di
controllo di cui all'art. 3 c. 190 L. 23 dicembre 1996 n. 602 salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 31 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra
questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con
esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri
da nominare dall'assemblea. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo
senza alcuna formalità di procedura.
Art. 32 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto
avranno valere le vigenti disposizioni di legge. |